Art. 6.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento da emanare entro un mese dalla data di istituzione del Corpo stesso. In caso di inosservanza al disposto di cui al presente comma la regione provvede direttamente attraverso un commissario ad acta».

      2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

          a) il contingente numerico degli addetti al Corpo, secondo criteri di funzionalità

 

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e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti presenti nel comune, sia residenti sia dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto numerico tra gli addetti e la popolazione non può essere inferiore ad un operatore ogni seicento abitanti;

          b) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto anche di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché della densità della popolazione residente e temporanea».